Quando si osserva l’etichetta di una bottiglia di vino, ci si aspetta quasi sempre di trovare indicati nome e indirizzo dell’azienda responsabile del prodotto. Eppure, in determinate circostanze, queste informazioni possono non comparire in modo esplicito. Non si tratta di un’anomalia né di una mancanza di trasparenza, ma di una possibilità prevista dalla normativa europea e italiana, che consente l’utilizzo di un sistema identificativo alternativo. Comprendere come funziona questa regola aiuta a leggere meglio le etichette e a capire quali garanzie restano comunque a tutela del consumatore.
Il ruolo delle informazioni obbligatorie in etichetta
Nel settore vitivinicolo, l’etichettatura ha una funzione precisa: indicare chiaramente chi è responsabile del prodotto immesso sul mercato. Nei vini fermi e frizzanti compare normalmente il nome dell’imbottigliatore, mentre negli spumanti viene indicata l’azienda produttrice o venditrice. Questi dati permettono sia ai consumatori sia alle autorità di risalire con facilità all’impresa coinvolta nella commercializzazione del vino.
Esiste però una modalità alternativa prevista dalla legge. In alcune situazioni, il nominativo dell’operatore può essere sostituito da un codice identificativo rilasciato dall’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf), accompagnato dalla sigla nazionale “IT”. Questo codice identifica comunque l’azienda, anche se non ne mostra direttamente il nome.
Quando la legge consente l’uso del codice Icqrf
L’utilizzo del codice non è lasciato alla discrezione delle aziende. La normativa stabilisce condizioni precise affinché questa soluzione sia valida. In particolare, sull’etichetta deve comparire comunque il nome e l’indirizzo completi di un altro soggetto coinvolto nella filiera commerciale e stabilito all’interno dell’Unione europea.
Questa regola garantisce che il consumatore disponga sempre di un riferimento chiaro e che le autorità possano individuare rapidamente un responsabile in caso di controlli o irregolarità. Il codice, quindi, non elimina la tracciabilità del prodotto, ma rappresenta soltanto una modalità diversa di identificazione di uno degli operatori coinvolti.
Le regole per l’etichetta dei vini destinati ai mercati extra Ue
La questione diventa più complessa quando il vino è esportato fuori dall’Unione europea. In questi casi, l’etichetta deve spesso includere anche i dati dell’importatore nel Paese di destinazione. Tuttavia, la presenza di un importatore extra Ue non sostituisce gli obblighi previsti dalla normativa europea.
Se in etichetta compare esclusivamente il soggetto importatore straniero, l’operatore stabilito nell’Unione non può essere indicato tramite codice Icqrf: deve essere riportato in modo completo, con nome e indirizzo leggibili. L’obiettivo resta quello di mantenere un collegamento chiaro con un soggetto europeo responsabile del prodotto.
L’unica eccezione prevista dalla normativa
Esiste un solo scenario in cui il codice Icqrf può essere utilizzato anche nei vini destinati all’esportazione extra europea. Ciò avviene quando, oltre all’operatore identificato tramite codice, l’etichetta riporta già il nome e l’indirizzo di un’altra persona fisica o giuridica con sede nell’Unione europea che abbia partecipato al circuito commerciale del vino.
In questa configurazione la normativa considera soddisfatti i requisiti di trasparenza e rintracciabilità. Anche nei mercati internazionali, infatti, deve sempre essere garantita la presenza esplicita di almeno un operatore europeo chiaramente identificabile, così da assicurare controlli efficaci e tutela del consumatore lungo tutta la filiera.
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